Cittadinanza Italiana per riconoscimento Iure Sanguinis

Servizio attivo

Riconoscimento della cittadinanza italiana al discendente di un cittadino italiano.

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri e alle cittadine straniere, maggiorenni, che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, nato in Italia, e successivamente emigrato all’estero.
Il cittadino/a richiedente deve essere residente nel Comune di Frontino.

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli Ufficiali di Stato Civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’Ufficiale di Stato Civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. 

Il richiedente di stato civile libero dovrà presentare idonea certificazione che dimostri il suo stato civile al fine di completare la sua posizione anagrafica. Diversamente, risulterà di stato civile ignoto.

Verifiche documentali da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile
La Legge n. 555/1912, nata per tutelare i figli degli emigrati italiani, ha confermato il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.
Pertanto, chi è nato in uno Stato in cui vige lo “ius soli” ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano.
Non si sono limiti generazionali.
L'unica condizione è che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861 (data della proclamazione del Regno d'Italia) o dopo le date successive cui vennero annessi i territori degli stati preunitari e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia mai interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio.
Se l’avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l’interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente.
In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni.
Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.
Alla luce di ciò l’ufficiale di stato civile nell’esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell’avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.
 

Come fare

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), dovrà fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

ATTENZIONE!

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la catena" dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui serve il certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 7 e 8 sono acquisiti dall’ufficio.

I documenti rilasciati all'estero debbono essere presentati in copia autentica e integrale, pertanto non saranno accettati estratti, certificati o atti parziali.
I documenti fatti all’estero devono essere:
LEGALIZZATI (per gli Stati che non hanno firmato particolari Accordi Internazionali, es. Convenzione dell’Aja del 1961, che dispone la necessità dell’APOSTILLE; la legalizzazione viene svolta presso l'Autorità consolare italiana nello stato in cui il documento è formato)
TRADOTTI in italiano (se la traduzione è svolta all’estero: munita della attestazione di conformità/legalizzazione del Consolato  Italiano oppure munita della Apostille; ovvero con l’attestazione del Tribunale Italiano se svolta in  Italia); la traduzione in lingua italiana dei documenti formati all’estero non può MAI essere fatta per riassunto.
Eventuali sentenze da produrre a corredo dell'istanza devono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).
L’atto originale, la sua legalizzazione, la traduzione dell'atto e la legalizzazione della traduzione, devono essere uniti tra loro, a dimostrazione che la traduzione afferisca a quel determinato originale.
La legatura viene fatta a cura dell'ufficio che ha legalizzato la traduzione.
Solo se vengono confermate tutte le condizioni poste dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991, verrà riconosciuta la cittadinanza italiana e provveduto alla trascrizione degli atti del richiedente, altrimenti vi sarà un provvedimento di rigetto dell’istanza.
Dopo l’acquisizione al protocollo, la documentazione NON è restituibile, neppure in caso di non accoglimento.

Cosa serve

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento:

  • 1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’avo italiano nato in uno stato preunitario, fosse deceduto, anche all’estero, prima che lo stesso stato preunitario fosse annesso al Regno, non avrebbe la cittadinanza italiana e conseguentemente non potrebbe trasmetterla ai suoi discendenti. Non è indispensabile, invece, acquisire gli atti di morte dei discendenti;
  • 2. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  • 3. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • 4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • 5. certificato di non naturalizzazione dell’avo, ovvero certificazione rilasciata dalla competente Autorità Estera che l’avo italiano non ha volontariamente acquistato la cittadinanza straniera, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana. 
  • 6. in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
  • 7. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  • 8. certificato di residenza;
  • 9. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 90 giorni, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà recarsi in Questura, entro 8 giorni, per effettuare la dichiarazione di presenza.
  • 10. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis, munita di marca da bollo da € 16,00.
  • 11. attestazione versamento del contrubuto amministrativo di € 600,00

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana dalla nascita e la trascrizione dei propri atti di stato civile, con possibilità di rilascio di carta di identità italiana e passaporto italiano presso la competente Questura.

Tempi e scadenze

Con Del. del Consiglio Comunale Numero 19 Del 25-11-2024  di approvazione del regolamento relativo al procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, il termine di conclusione del procedimento medesimo è stato fissato in 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Costi

€ 16 in marca da bollo per l'istanza di riconoscimento

€ 600,00 per il contributo amministrativo (istituito con Del. Giunta Numero 10 Del 24-02-2025) da pagarsi tramite pagopa o bonifico bancario 

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Segreteria e Servizi Demografici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Segreteria e Servizi Demografici

Corso Giovanni XXIII, 3 - 61021 Frontino (PU)

Telefono: 0722 71131
Email: comune.frontino@provincia.ps.it
PEC: comune.frontino@emarche.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 28/02/2025